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IL GOVERNO
Il Governo italiano è formato dal Presidente del Consiglio (che equivale in molti altri Paesi alla figura del Primo Ministro) e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei Ministri (art. 92 Cost.). Il Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i singoli ministri, vengono nominati dal Presidente della Repubblica. Poiché il Governo per potere svolgere la sua attività deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94 Cost.), il Capo dello Stato ha il compito, spesso difficile, di scegliere come Presidente del Consiglio una persona che abbia il consenso politico della maggioranza dei membri del Parlamento. Per essere certo dell’esistenza di questa maggioranza il Presidente della Repubblica, durante la formazione di un nuovo governo, chiede, attraverso le "consultazioni", l’opinione dei singoli gruppi politici presenti in Parlamento. Quando la maggioranza dei gruppi politici raggiunge un accordo sul nome di una singola persona il Presidente della Repubblica procede alla nomina di questa persona a Presidente del Consiglio. Dopo essere stato nominato il nuovo Presidente, sulla base delle indicazioni dei partiti politici della nuova maggioranza, forma la lista dei ministri del suo governo e, dopo la cerimonia del giuramento dell’intero governo davanti al Capo dello Stato, si presenta alle due Camere per il voto di fiducia.
Se il Parlamento è titolare del potere legislativo, il Governo esercita il potere esecutivo. All’interno del Governo la Costituzione attribuisce un ruolo centrale al Presidente del Consiglio, che "dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile" e che "mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri" (art. 95, co. 1 Cost.). Questo non significa però che il Presidente del Consiglio sia libero di determinare da solo la politica generale del Governo. Al contrario la scelta politica dei modi e degli strumenti attraverso i quali dovrà essere realizzata in concreto l’attività del Governo viene fatta insieme dal Presidente del Consiglio e dai singoli ministri (la Costituzione usa all’art. 95 co. 1 il termine "collegialmente").
Oltre a questa funzione di "indirizzo politico" e alla funzione amministrativa, che comprende l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari all’attività dei singoli ministeri e la nomina, ad esempio, dei dirigenti o dei funzionari degli enti pubblici, secondo la Costituzione il Governo può, solo in due casi espressamente previsti, esercitare eccezionalmente la funzione legislativa che normalmente viene svolta, come abbiamo visto, dal Parlamento. Il primo caso si ha quando le due Camere, invece di fare le leggi direttamente, preferiscono delegare l’Esecutivo, con una legge apposita, ad esercitare questo potere in materie tecniche o particolarmente delicate, per le quali sarebbe troppo lungo aspettare l’approvazione nelle Aule parlamentari (si tratta dei cosiddetti "decreti legislativi" previsti dall’art. 76 Cost.). Il secondo caso, invece, si ha quando il Governo, in situazioni straordinarie di necessità e urgenza, si sostituisce automaticamente al Parlamento nella funzione legislativa attraverso l’emanazione dei "decreti legge" (art. 77 Cost.), che però hanno carattere provvisorio, dal momento che dovranno essere convertiti in legge dalle due Camere entro un tempo determinato.
ANTONIO