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I PARTITI POLITICI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
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Con la parola "democrazia" intendiamo quella forma di governo caratterizzata da un’attiva partecipazione del popolo alla vita politica di un Paese. Dal momento che, però, questa partecipazione non può essere continua (non ci può sempre essere una "democrazia diretta"), nei sistemi democratici di oggi è necessaria la mediazione di particolari organismi che rappresentano i cittadini e che possono orientare le loro attività e le loro scelte politiche: tali organismi sono i partiti politici, che costituiscono l’anello di congiunzione tra le istituzioni rappresentative (il Parlamento) e la volontà popolare. Ma che cosa sono i partiti politici? Essi possono essere definiti come associazioni di persone che hanno le stesse idee e gli stessi interessi e che, attraverso un’organizzazione stabile, hanno l’obiettivo di influenzare l’indirizzo politico del Paese. Le principali funzioni dei partiti politici in Italia, come in tutti gli altri Paesi democratici, sono quattro. Essi hanno il compito di "formare" gli elettori dal punto di vista ideologico e politico; selezionano i candidati da presentare nelle liste elettorali in occasione delle elezioni politiche o amministrative; inquadrano le persone che vengono elette attraverso la disciplina di partito; e garantiscono la comunicazione tra elettori ed eletti nell’intervallo tra un elezione e l’altra.
Come vengono considerati i partiti politici nella Costituzione italiana? Il fenomeno associativo in generale è disciplinato dall’articolo 18, il quale stabilisce che i cittadini possono associarsi liberamente, senza un’autorizzazione, per raggiungere tutti quegli obiettivi che non siano vietati alle singole persone dalla legge penale. L’unica norma costituzionale che riguarda direttamente i partiti politici è invece l’articolo 49, secondo il quale tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere "con metodo democratico" a determinare la politica nazionale. L’espressione "con metodo democratico" è stata interpretata in modi diversi. Molti al giorno d’oggi sono d’accordo nel ritenere che essa implichi il divieto assoluto di usare qualsiasi forma di violenza fisica o morale per imporre determinate idee o scelte politiche, mentre non sembra che questa norma obblighi i partiti ad adottare al loro interno una struttura democratica che garantisca a tutti gli associati una uguale partecipazione all’attività di partito. La Costituzione stabilisce un unico importante limite alla generale libertà di associazione La XII disposizione finale, infatti, vieta la ricostituzione del partito fascista e, implicitamente, di tutti quei partiti che, ispirandosi all’ideologia fascista, rinneghino il metodo democratico e agiscano contro le libertà fondamentali garantite dal documento fondamentale dello Stato. Quando è stata approvata la legge di attuazione di questa disposizione la difficoltà più grande è stata quella di arrivare ad una definizione della parola "fascismo". Alla fine è stato deciso che, ai fini dell’attuazione pratica della XII disposizione, il fascismo deve essere considerato un fenomeno caratterizzato dai seguenti elementi: il perseguimento di obiettivi antidemocratici; l’esaltazione di personaggi, metodi e fatti propri del disciolto partito fascista; il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista (come ad esempio il saluto romano). Oltre divieto di ricostituzione del partito fascista, i partiti politici sono attualmente sottoposti ad alcuni divieti specifici posti dalla Costituzione allo scopo di garantire il corretto svolgimento della loro attività. In particolare, i partiti politici non possono avere la forma di associazioni segrete, né presentare i caratteri di organizzazioni militari (art. 18, co. 2 Cost.). Non possono, inoltre, essere iscritti ad un partito politico particolari categorie di cittadini, come i militari di carriera in servizio permanente effettivo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i magistrati e i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero. Il motivo di quest’ultimo divieto consiste nel fatto che queste categorie di funzionari statali devono essere considerati "al servizio esclusivo della Nazione" e si è ritenuto di conseguenza opportuno tenerli lontani da possibili interferenze politiche. Se vogliamo riassumere quello che la Costituzione dice a proposito dei partiti politici in Italia possiamo dire che essi vengono considerati come operatori politici, in competizione tra di loro, che devono obbligatoriamente svolgere la loro attività con metodo democratico. I partiti sono senza dubbio i principali operatori politici: essi hanno numerose funzioni pubbliche come la presentazione delle liste elettorali in occasione delle elezioni, la designazione, attraverso i "gruppi parlamentari", di titolari di importanti cariche pubbliche, o il ruolo svolto durante le "consultazioni" del Presidente delle Repubblica per la scelta del nuovo Presidente del Consiglio. Tuttavia, queste funzioni pubbliche si sovrappongono ad una natura essenzialmente privatistica. Ai partiti politici non è stata infatti riconosciuta "personalità giuridica", ed essi sono di conseguenza considerati delle "associazioni di fatto" secondo gli articoli 36 e 38 del codice civile. Una questione particolarmente delicata nel panorama politico italiano, se consideriamo in particolare gli scandali causati dal fenomeno della corruzione che hanno sconvolto la vita politica del nostro Paese nel corso degli anni ‘90, è costituita dalla disciplina del finanziamento pubblico dei partiti politici. Il finanziamento pubblico è stato regolato per la prima volta con una legge adottata nel 1974 (L. 2-5-74 n. 195), successivamente modificata, che prevedeva forme di finanziamento generalizzate, proporzionali e trasparenti da parte dello Stato . La legge stabiliva due forme di finanziamento: uno annuale, dato ai gruppi parlamentari, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali; e uno occasionale, come contributo per le spese elettorali, dato dal Presidente della Camera direttamente ai segretari dei partiti in occasione delle consultazioni elettorali (politiche, amministrative ed europee). La legge del 1974 è stata oggetto nel 1978 di un primo referendum abrogativo (avente cioè lo scopo di cancellare le regole esistenti) che però non ha avuto successo. Un nuovo referendum si è tenuto nel 1993, proprio nel periodo in cui forte era il sentimento di protesta contro i fenomeni di corruzione e di finanziamenti illegali ai partiti. In quest’occasione la maggioranza dei cittadini ha votato per l’abrogazione parziale della vecchia legge. E’ così scomparso il finanziamento annuale, mentre è rimasto quello concesso in occasione delle consultazioni elettorali.
Per completare questo discorso introduttivo sui partiti politici in Italia è necessario ricordare l’esistenza nell’ordinamento italiano dei cosiddetti "gruppi parlamentari". I gruppi parlamentari sono associazioni di deputati e senatori aventi idee politiche simili (e che nella maggior parte dei casi fanno parte dello stesso partito politico).che si mettono insieme per garantire maggiore efficacia allo loro azione politica nell’ambito delle istituzioni parlamentari. E’ necessario che tutti i deputati e i senatori dichiarino, dopo essere stati eletti, di quale gruppo parlamentare vogliono fare parte, dal momento che l’elezione di un parlamentare nella lista di un partito non comporta l’automatica iscrizione al gruppo parlamentare cui fa capo il partito medesimo. I deputati e i senatori che decidono di non appartenere a nessun gruppo parlamentare vengono iscritti ne cosiddetto "gruppo misto". I gruppi parlamentari, dunque, sono considerati i rappresentanti dei partiti politici all’interno del Parlamento e trasferiscono in esso i relativi orientamenti politici.
ANTONIO
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