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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Secondo la Costituzione il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale (art. 87, co. 1 Cost.); è eletto da tutti i membri del Parlamento (dal Parlamento in "seduta comune") e dai delegati delle singole Regioni italiane (art. 83 Cost.) e la durata del suo "mandato" è di sette anni. Può diventare Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto cinquanta anni e che sia in possesso dei diritti civili e politici. Per l’elezione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento nelle prime tre votazioni, mentre è sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più uno dei votanti) nelle votazioni successive.

Oltre a quella di rappresentare l’unità nazionale, la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica altre funzioni e poteri, alcuni formali, ma altri sostanziali e molto importanti per la vita politica e istituzionale del Paese.

Il Capo dello Stato promulga le leggi votate dalle due Camere, emana i decreti che hanno valore di legge (i decreti-legge e i decreti legislativi) e autorizza la presentazione delle proposte di legge del Governo. In questi tre casi il potere del Presidente è solo formale. E’ però interessante notare che, per il primo caso, la Costituzione italiana stabilisce per il Capo dello Stato la possibilità di rifiutare la promulgazione di una legge e di rinviare il testo di essa alle Camere per chiederne un riesame. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui il Presidente ritenga che la legge in questione sia in contrasto con alcune norme o principi costituzionali. Il rinvio alle Camere deve però essere accompagnato da un messaggio scritto, in cui vengono spiegati i motivi di questa decisione. Se però dopo il riesame la Camera e il Senato approvano la legge senza modificarla, il Presidente deve procedere alla promulgazione (art. 74 Cost.) o, in caso contrario, dimettersi dalla carica.

Il Capo dello Stato indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la data della prima riunione (art. 87, co. 3 Cost.). Egli, inoltre, indice i referendum popolari nei casi previsti dalla Costituzione (art. 87, co. 6 Cost.). Anche in questi casi il Presidente esercita tali poteri solo formalmente, dal momento che nella sostanza la convocazione delle elezioni (o dei "comizi elettorali") e dei referendum, e la data della prima riunione delle Camere viene decisa dal Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica può influire direttamente sull’attività del Parlamento in tre modi. Egli può, innanzitutto, inviare messaggi alle Camere. Con questi messaggi, che comunque non possono interferire con il programma del Governo, il Capo dello Stato richiama l’attenzione del Parlamento su esigenze particolarmente sentite all’interno del Paese e che non sono soddisfatte da leggi appropriate (art. 87, co. 2 Cost.). Il Presidente ha inoltre il potere di sciogliere le Camere, o anche una sola di esse, prima della scadenza normale della legislatura. Ciò di solito avviene quando è diventato impossibile per il Parlamento esprimere una maggioranza in grado di sostenere il Governo e si rendono quindi necessarie le elezioni politiche anticipate. L’unico limite a tale potere consiste nel divieto di esercitarlo negli ultimi sei mesi del mandato (art. 88, co. 2 Cost.), durante il cosiddetto "semestre bianco". Il terzo modo di influire sull’attività del Parlamento consiste, infine, nel potere presidenziale di convocare in via straordinaria ciascuna Camera (art. 62, co. 2 Cost.).

Per quanto riguarda i poteri del Presidente della Repubblica relativi alla funzione esecutiva, il Capo dello Stato nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest’ultimo, i singoli ministri. Il modo in cui viene esercitato questo potere, tutt’altro che formale, lo abbiamo già visto quando abbiamo parlato del Governo.

La Costituzione attribuisce al Capo dello Stato anche alcuni importanti poteri che influiscono sulla sfera giudiziaria. Egli, infatti, nomina cinque giudici della Corte Costituzionale, è il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (organo di autogoverno dei giudici creato dalla Costituzione per garantire l’autonomia dell’ordinamento giudiziario dal potere esecutivo) e può concedere la grazia alle persone che siano state condannate in via definitiva (attraverso tutti i gradi di giudizio).

 

ANTONIO